News

Bonus 65%: le spese per il risparmio energetico

La detrazione fiscale del 65% concessa nel Modello 730 sugli interventi mirati alla riqulifica energetica degli edifici (ma che non dà diritto al bonus mobili) è stata prorogata per effetto della Legge di Bilancio sino al 31 dicembre 2021.



Interventi detraibili

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione diverso a seconda degli interventi previsti. In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
 

  • l’involucro di edifici esistenti edifici (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia;
  • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative.

 

 

Importi massimi

I tetti massimi d’importo (cioè di spesa effettuata) sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento:

    • 153.846 euro (detrazione effettiva pari a 100mila euro) per la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
    • 92.307 euro (detrazione effettiva pari a 60mila euro) per l’involucro degli edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti); l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
    • 46.153 euro (detrazione effettiva pari a 30mila euro) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia; la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.


    Se parliamo invece di parti comuni condominiali, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, ma su un ammontare di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, spetta nelle seguenti misure:

    • 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
    • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.


    Entrambe queste detrazioni aumentano poi all’80 o 85 per centro qualora i lavori vengano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano anche finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Quindi in pratica l’innalzamento dello sconto fiscale varia in funzione dell’intervento, cioè sale:

    • all’80% se i lavori comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
    • all’85% se i lavori comportano la riduzione di due o più classi di rischio sismico.


    Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.



    Chi può godere della detrazione

    Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento e che sostengano le spese dell'intervento stesso. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
    le persone fisiche quali possessori, titolari di un diritto reale sull’immobile, comodatari, inquilini o esercenti arti e professioni;

    • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
    • le associazioni tra professionisti;
    • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.


    Tra le persone fisiche vanno contate anche, sebbene non titolari dell’immobile:

    • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
    • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.


    Dal 2018, inoltre, le detrazioni possono essere usufruite anche:

    • dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
    • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

     


    Documenti da presentare

    Per godere del bonus è necessario presentare la seguente documentazione:

    • l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (in alcuni casi però questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi, per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, per le pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e per i sistemi di dispositivi multimediali);
    • l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, e va trasmessa all’Enea entro novanta giorni dalla fine dei lavori, cioè il giorno del cosiddetto “collaudo”;
    • la scheda informativa da spedire sempre all'Enea e sempre entro i novanta giorni dalla data di collaudo. La scheda, che dal 2018 va spedita anche per i lavori detraibili col bonus 50% che implicano un risparmio energetico, deve contenere: a) i dati identificativi della persona che ha sostenuto le spese; b) i dati dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti; c) la tipologia di intervento eseguito; d) il risparmio di energia che ne è conseguito nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

     


    Pagamenti

    Bisognerà inoltre pagare le fatture con apposito bonifico bancario o postale: in particolare il bonifico dovrà riportare:

    • il codice fiscale del soggetto che richiede la detrazione,
    • il codice fiscale o la partita IVA del fornitore
    • la seguente causale: "Detrazione del 65% ai sensi della Legge 296/2006".

    Ricordiamo che tutti questi documenti (attestazione, scheda informativa, ricevuta di trasmissione all'Enea, fatture e bonifici) dovranno essere esibiti al CAF che elaborerà la dichiarazione dei redditi e conservati con estrema cura in caso di controllo dell'amministrazione finanziaria.